Dal 1° novembre 2026 l’Unione europea applica una “Union handling fee” di 2 euro per ogni articolo venduto a distanza e importato da un Paese extra-UE, senza soglia di valore e senza scadenza. Si somma al dazio temporaneo da 3 euro già in vigore dal 1° luglio. Per chi vende su Amazon significa costi di approvvigionamento più alti se si importa dall’estero e un vantaggio di prezzo in meno per i concorrenti che spediscono direttamente dall’Asia.
Cosa prevede la handling fee da 2 euro
Secondo la pagina della Commissione europea sulla riforma doganale, aggiornata il 7 ottobre 2026, “dal 1° novembre 2026 l’UE applicherà la Union handling fee da 2 euro”. La base giuridica è il Regolamento (UE) 2026/2108 (nuovo Codice doganale dell’Unione, del 16 settembre 2026), mentre l’importo è fissato da un atto delegato della Commissione del 21 settembre 2026, che stabilisce “2 euro per articolo”.
Le caratteristiche principali, secondo la guida operativa della Commissione (versione del 5 ottobre 2026):
- vale per le merci vendute a distanza a clienti nell’UE e importate da Paesi terzi, indipendentemente dal valore: anche sopra i 150 euro;
- è per articolo, dove “articolo” indica le merci di una spedizione con la stessa classificazione doganale e descrizione, non per singolo pezzo né per pacco;
- non è temporanea, a differenza del dazio da 3 euro che scade il 1° luglio 2028;
- è cumulabile con il dazio da 3 euro;
- non è rimborsabile, nemmeno se la merce viene resa.
Chi la paga davvero
Il debitore non è il consumatore: la guida indica come debitore il dichiarante in dogana. Nella gerarchia ci sono il titolare dell’IOSS, poi chi usa i regimi speciali, poi il rappresentante indiretto. In pratica la pagano piattaforme, venditori, corrieri o agenti che presentano la dichiarazione. Come per il dazio da 3 euro, nulla impedisce di scaricarla sul prezzo o sulle spese di spedizione.
Dal punto di vista IVA, la guida la tratta come spesa accessoria: entra nella base imponibile. Se la fee è addebitata al cliente nel regime IOSS, rientra nell’importo imponibile IOSS; negli altri casi entra nella base dell’IVA all’importazione. Per le regole generali ti rimando alla guida sul calcolo automatico IVA su Amazon e a quella sul regime OSS.
Cosa cambia per un seller italiano
Se importi da fornitori extra-UE
Il perimetro è la vendita a distanza: la regola colpisce le merci spedite dall’estero direttamente al cliente UE. Se invece importi stock in blocco verso un magazzino europeo, verifica con il tuo spedizioniere in quale procedura doganale ricadono le merci e chi è il dichiarante. Ricalcola in ogni caso il costo landed di ogni SKU, soprattutto con prodotti di basso valore unitario, dove 2 euro più 3 euro incidono molto sul margine. Il metodo è nella guida su quanto costa vendere su Amazon.
Se competi con venditori che spediscono dalla Cina
Per chi produce o si rifornisce in UE, il gap di prezzo con le spedizioni dirette dall’Asia si riduce: fino a 5 euro di oneri fissi per articolo, oltre all’IVA. Non è un cambio automatico di classifica, ma è un argomento per rivedere prezzi e promozioni: trovi i criteri nelle strategie di prezzo per seller Amazon.
Cosa fare entro il 1° novembre
Chiedi a fornitori e corrieri chi sarà il dichiarante e come verrà addebitata la fee, metti la voce nei contratti, aggiorna i listini e confronta il quadro con quanto già spiegato sul dazio UE da 3 euro. Se gestisci più Paesi, guarda anche la guida su Amazon Global Logistics e la guida completa ad Amazon Seller Central.
Cosa è ancora da verificare
La guida della Commissione precisa che l’atto delegato sull’importo era ancora “sotto scrutinio” e che la data del 1° novembre è quella attesa. Il documento è inoltre esplicativo e non vincolante: fanno fede i testi pubblicati in Gazzetta ufficiale UE. Prima di ricalcolare i listini controlla la pubblicazione definitiva e le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Controlla anche in Seller Central eventuali indicazioni di Amazon su come verrà gestita la fee: le fonti qui citate non le riportano, quindi non dare per scontate regole non scritte.
Fonti ufficiali: Commissione europea, pagina sulla riforma doganale (aggiornamento del 7 ottobre 2026); Regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026.
Domande frequenti
La handling fee da 2 euro si paga anche sopra i 150 euro?
Sì. Secondo la guida della Commissione non c’è soglia di valore, a differenza del dazio da 3 euro che riguarda le merci fino a 150 euro.
La handling fee si somma al dazio da 3 euro?
Sì, per le merci fino a 150 euro i due oneri sono cumulativi. Il dazio scade il 1° luglio 2028, la fee no.
Chi paga la handling fee?
Il debitore è il dichiarante in dogana, non il consumatore. Chi la sostiene economicamente dipende da contratti e prezzi.
Si recupera in caso di reso?
No: la guida la definisce non rimborsabile una volta accettata la dichiarazione doganale.
L’IVA si applica anche sulla fee?
Sì, la guida la considera spesa accessoria che entra nella base imponibile IVA.







